Progetto Articolo 22 – convenzioni di inserimento lavorativo in cooperative sociali

Progetto Articolo 22 – convenzioni di inserimento lavorativo in cooperative sociali

Le convenzioni di inserimento lavorativo in cooperative sociali sono accordi stipulati tra Agenzia regionale per il lavoro, cooperative sociali di tipo B e consorzi, attraverso i quali le imprese affidano commesse di lavoro alle cooperative/consorzi e questi ultimi assumono lavoratori in base al valore della commessa. In questo caso i lavoratori disabili assunti dalla cooperativa possono essere computati dall’impresa ai fini dell’adempimento degli obblighi di assunzione previsti dalla Legge n. 68/1999. L’art. 22 della Legge Regionale n. 17/2005 regolamenta questa particolare forma d’inserimento prevedendo la stipula di convenzioni tipo, finalizzate ai programmi d’inserimento nelle cooperative sociali di persone con disabilità grave, che riscontrano maggiori difficoltà nell’accesso al mercato del lavoro.

È nell’intenzione di Consorzio Quarantacinque promuovere maggiormente questo strumento di inserimento lavorativo. Il Consorzio si pone dunque l’obiettivo di sondare le esigenze delle aziende ed illustrare loro le attività svolte dalle cooperative sociali di tipo B appartenenti allo stesso, al fine di verificare la possibilità di stipulare convenzioni-quadro.

 

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